La Regione Piemonte ha pubblicato le “Linee Guida per la redazione di statuto associazione fondiaria” (BU22 01/06/2017 Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 63-5027 Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 4. Approvazione delle linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie).

L’Atto costitutivo è il primo atto dell’associazione, in cui devono essere indicati la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, il luogo e la data di stipulazione, nonché i nomi dei soci fondatori, con i relativi dati anagrafici; esso viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i soci fondatori. All’Atto costitutivo si allega lo Statuto adottato. Per poter richiedere il riconoscimento della personalità giuridica l’associazione deve essere costituita con atto pubblico ovvero con la presenza di un pubblico ufficiale (notaio o Segretario Comunale se il Comune è tra i soci dell’associazione fondiaria) che certifichi la costituzione.

Lo Statuto, ai sensi del Codice Civile (Titolo II, Capo II, art. 16 e segg.), deve contenere almeno i seguenti riferimenti : – denominazione, sede e durata; – scopi e finalità: assenza di fini di lucro; – aderenti all’associazione: i proprietari di terreni pubblici e privati ricadenti nella zona territoriale che dichiarano di accettare lo statuto e conferiscono le loro superfici; – democraticità della struttura; – elettività delle cariche associative; – criteri di ammissione e di esclusione degli associati, nonché i loro diritti e doveri; – obbligo di predisposizione del bilancio, definizione del patrimonio e risorse economiche; – procedura e modalità di estinzione dell’associazione; – modalità di devoluzione del patrimonio ad altri enti in caso di scioglimento dell’associazione; Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al Codice Civile e, per approfondimenti, al sito web della Regione Piemonte.

Gli Organi dell’associazione sono indicativamente: o l’Assemblea, cui partecipano con diritto di voto tutti i soci aderenti. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva i bilanci, modifica lo statuto e stabilisce il programma di attività dell’associazione; o il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell’associazione, resta in carica per la durata stabilita dallo Statuto; o il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed esercita i poteri conferiti dallo Statuto . Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, secondo quanto specificato nello Statuto; o il Collegio dei revisori o revisore unico, organo di controllo.

 

Di admin