La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 26-8011 pubblicata sul BU n. 52 del 28/12/2018 ha stabilito le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, in particolare i criteri e gli indirizzi per il riparto e l’assegnazione delle risorse statali e regionali ai Comuni nonchè la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni richiedenti.

BENEFICIARI:

  • persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti
  • coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti
  • condomini ove risiedano le persone disabili, per opere relative alle parti comuni

INTERVENTI AMMISSIBILI:

Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici privati già esistenti alla data dell’11 agosto 1989, ubicati nei Comuni del territorio piemontese ove risiedono persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti; per le parti comuni di un edificio; per immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del disabile. Possono essere presentate non più di due domande da parte dello stesso soggetto disabile per lo stesso immobile: una per l’accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare e l’altra per la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all’alloggio.

SCADENZA: 1 marzo 2019

ITER:

  1. entro il 1 marzo di ciascun anno i cittadini interessati fanno domanda di concessione al Comune in cui è ubicato l’immobile
  2. il Comune sulla base delle domande ritenute ammissibili stabilisce il fabbisogno comunale e lo comunica alla Regione
  3. la Regione determina il fabbisogno complessivo e lo comunica al Ministero competente
  4. il fondo è ripartito dal Ministero tra le Regioni in proporzione al fabbisogno rilevato
  5. le Regioni ripartiscono il fondo tra i Comuni richiedenti previa definizione dei criteri di riparto

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