La Regione Piemonte ha approvato il bando 2020 per l’attuazione dell’operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE:

  1. impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve per la produzione di legname di pregio, in particolare la pioppicoltura, di durata minima pari a 8 anni;
  2. impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 20 anni (sottoazione 2A: arboricoltura da legno per produzione di legname di pregio e sottoazione 2B: arboricoltura con specie tartufigene);
  3. impianti a finalità prevalentemente ambientale, in particolare di bosco permanente, di durata minima pari a 20 anni.

BENEFICIARI:

  • per la tipologia 1: soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
  • per la tipologia 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
  • per la tipologia 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli. Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è un ente privato o un Comune.

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI:

tipologia 1 – 2A e 3: aree di pianura individuate nell’allegato al PSR 2014-2020 “classificazione e ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura”. Ammessi interventi in particelle catastali relative ad aree pianeggianti localizzate in fogli catastali classificati come collinari o montani (con almeno il 30% di superficie pianeggiante e quota media non superiore ai 600 m s.l.m.).

tipologia 2B: aree vocate individuate nella carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese.

SUPERFICI AMMISSIBILI:

di proprietà privata o pubblica ad uso agricolo dall’ultima validazione del fascicolo aziendale a partire dal 18/12/2017: seminativi e coltivazioni legnose agrarie permanenti. Sono esclusi i pioppeti.

Per la tipologia 3 ammesse anche superfici a uso non agricolo.

SUPERFICI NON AMMISSIBILI:

  • prati permanenti, pascoli e prati-pascoli;
  • aree di interesse naturalistico (prati magri, brughiere, zone umide e torbiere);
  • superfici tecnicamente non idonee all’impianto (aree acquitrinose, con rocce affioranti o terreno eccessivamente ghiaioso o soggetto ad aridità senza possibilità concreta di irrigazione).

INTERVENTI NON AMMESSI:

  • impianti finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
  • interventi in contrasto con aree protette, pianificazione territoriale comunale, R.D. 523/1904 e regolamenti comunali di polizia rurale;
  • impianti su superfici agricole precedentemente interessate da latri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie per i quali persistono obblighi di mantenimento;
  • interventi di imboschimento previsti dall’operazione 8.1.1. e finanziati con altre fonti di aiuto diverse dal PSR 2014-2020;
  • interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso.

CONTRIBUTO:

Contributo all’investimento, in conto capitale, per la realizzazione dell’impianto.

L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro i seguenti limiti massimi ammissibili stabiliti per ogni tipologia di impianto:

  • per la tipologia d’impianto 1pioppicoltura: 4.000,00 €/ha per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo); 5.000,00 €/ha per impianti polispecifici (pioppo più almeno 3 specie arboree o arbustive autoctone in numero minimo di 100 piante/ha);
  • per la tipologia d’impianto 2 arboricoltura a ciclo medio-lungo: 7.000,00 €/ha;
  • per la tipologia d’impianto 3- bosco permanente: 8.000,00 €/ha.

 Contributo calcolato come percentuale della spesa ammissibile, come di seguito indicato:

a) per la tipologia d’impianto 1 (pioppicoltura):

  • 80% per impianti che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) impianti con miscuglio clonale (almeno 2 cloni MSA costituenti il 30% del totale delle pioppelle impiegate) realizzati da agricoltori attivi la cui azienda aderisca a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto; b) impianti con miscuglio clonale (almeno 2 cloni MSA costituenti il 50% sul totale delle pioppelle impiegate);
  • 60% negli altri casi.

b) per la tipologia d’impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) 80% .

c) per la tipologia d’impianto 3 (bosco)

  • 100% per interventi effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico;
  • 80% per interventi effettuati da soggetti privati.

PREMIO DI MANUTENZIONE:

Premio annuale per ettaro interessato dall’impianto, destinato a coprire i costi di manutenzione, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l’assistenza tecnica e la certificazione  dei lavori di manutenzione; non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo, né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato.

  • Tipologia d’impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura massima di 600,00 €/ha/anno per 5 anni
  • Tipologia di impianto 3 (impianti a prevalente funzione ambientale): il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500 €/ha/anno per 10 anni, secondo procedure tecnico-amministrative che saranno definite nei bandi.

PREMIO PER LE PERDITE DI REDDITO:

Premio annuale per ettaro interessato dall’impianto, destinato a coprire le perdite di reddito dovute alla mancata coltura agraria. on viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo, né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato. Si eroga solo nel caso di impianti effettuati su terreni agricoli, con la durata e gli importi indicati di seguito:

  • Tipologia d’impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): per la tipologia 2A 600 €/ha/anno per 10 anni e per la tipologia 2B 300 €/ha anno per 5 anni
  • Tipologia d’impianto 3 (impianti a prevalente funzione ambientale): il premio è erogato per una durata di 10 anni, nella misura di 700 €/ha/anno

LIMITI DI CONTRIBUTO:

  • massimo 200.000 euro
  • minimo 2.500 euro

COSTI AMMISSIBILI:

  • operazioni correlate alla messa a dimora delle piante
  • spese tecniche relative a consulenza, progettazione e direzione lavori

RISORSE COMPLESSIVE: 1.961.364,45 euro

  • Intervento 1: 1.061.364,45 euro
  • Intervento 2A: 300.00 euro
  • Intervento 2B: 400.000 euro
  • Intervento 3: 200.000 euro

eventuali economie verranno ripartite tra i vari interventi

SCADENZA: domande presentabili a partire dal 15/07/2020 fino al 30/09/2020

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