Nuovo strumento di aggregazione tra imprenditori, più flessibile ed innovativo rispetto alle forme tradizionali, in grado di aumentare la capacità competitiva senza costringerle a rinunciare alla propria autonomia. Accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (come impresa singola) che collettivamente (con le imprese che fanno parte della rete) la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

CHI PUO’ “FARE RETE”: 

Imprese individuali, società, cooperative, consorzi ed enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa non necessariamente commerciale.

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Collaborazione di carattere strategico finalizzata ad obiettivi di innovazione ed aumento della capacità competitiva:

  • collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
  • scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercizio comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

OBIETTIVI:

– Migliore impiego dei terreni agricoli per la costituzione di una filiera locale di valorizzazione dei prodotti, anche tramite messa in rete dei terreni

– Aumento dei ricavi legati alle produzioni agricole, contenimento dei costi di produzione e miglioramento qualitativo dei prodotti;

– Realizzazione di gruppo di acquisto/vendita di beni/servizi di interesse comune, gestione di logistica, magazzino, piattaforme telematiche, promozione di beni e marchi, realizzazione di laboratorio o centro di ricerca comune;

– Fare quello che le imprese, considerate individualmente, non sarebbero in grado di fare.

 I VANTAGGI DELLA “RETE CONTRATTO”:

Tra i principali vantaggi per le imprese agricole è possibile evidenziare come il contratto di rete consenta di:

  • dividere in natura la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, con l’attribuzione a ciascuno dei contraenti, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto (il contratto di rete può essere una valida alternativa ai contratti di compartecipazione agraria);
  • svolgere attività in comune al fine di migliorare la competitività, senza che sia richiesta l’unificazione – e di conseguenza la rinuncia al presidio – di una parte della propria attività commerciale/produttiva, da parte della singola impresa (a differenza del Consorzio);
  • realizzare economie di scala, fare massa critica per essere competitivi e adottare una strategia di internazionalizzazione (permette alle imprese partecipanti di superare la soglia dimensionale richiesta per posizionarsi nelle filiere produttive globali e guadagnare spazio nei mercati);
  • realizzare forme di coordinamento tra le imprese operanti all’interno di una “filiera” basate sullo sviluppo di funzioni condivise (es. in ambito produzione, logistica, raccolta dei finanziamenti, ricerca, progettazione, etc.);
  • gestire i dipendenti in regime di codatorialità (assunzione congiunta di lavoratori) secondo le regole che verranno stabilite dal contratto e la semplificazione delle procedure per il distacco di personale;
  • beneficiare di agevolazioni fiscali previste in favore delle imprese contraenti (per le reti che si sono dotate di un fondo patrimoniale per gli investimenti del programma di rete) con l’istituzione di un regime di sospensione di imposta (IRPEF, IRES e IRAP);
  • beneficiare di migliori condizioni di accesso al credito nella misura in cui le banche riescono a valutare il sistema relazionale;
  • costituire di fondi di mutualità tra contraenti per la tutela delle parti da eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo Mutualistico Nazionale (può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato) per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009
  • Decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010
  • Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012
  • Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012
  • Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico
  • Art. 1 bis comma 3 del D.L. 91/2014 convertito in legge con la L. 116/2014

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