Imprenditore Agricolo

L ‘ imprenditore agricolo

L’Imprenditore Agricolo è un soggetto economico, definito dal Codice Civile, che trova la prima propria definizione della figura dell’imprenditore: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.)”

Il nostro impianto normativo identifica sostanzialmente 3 figure professionali rilevanti che operano in agricoltura:

  • Imprenditore Agricolo (IA)
  • Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
  • Coltivatore Diretto (CD)

La nozione di IMPRENDITORE AGRICOLO (IA) è definita dall’art. 2135 del C.C., come modificato dal D.Lgs. 228/01:

2135. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività’ agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”

La figura dell’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE è normata dall’art.1 del D.lgs 99/2004:

“Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. Reg. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro

Il COLTIVATORE DIRETTO è definito all’art. 2083 del C.C.:

2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

Il Coltivatore Diretto, quindi, soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia. Le norme vigenti stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell’azienda (L. 203/82, 590/65, 454/61).

In Regione Piemonte l’accertamento delle qualifiche professionali in agricoltura viene effettuato sulla base della D.G.R. 107 – 1659 del 28 novembre 2005, che riporta, fra l’altro il seguente schema:


Schema IAP

GL Colture

GL Bestiame