Con la Legge Regionale 3 del 9 marzo 2023 articolo 59 la Regione Piemonte ha inteso semplificare le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici estendendo la PAS agli impianti fino a 1 MWep di potenza.

Lo stesso articolo stabilisce che nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, non già allegate alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirle d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ovvero rimanda all’autorizzazione unica di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 28/2011 .

L’intervento normativo semplifica le procedure ma introduce un elemento di aleatorietà ove il può, parrebbe a propria discrezione, rimandare all’autorizzazione unica art. 12 D.Lgs. 387/2003 di fatto escludendo l’applicazione della PAS.

La stessa norma. all’articolo 60, stabilisce che la legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è abrogata, lasciando spazio alle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, adottate con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura.

Legge Regionale 3/2023 del Piemonte

Sezione V
Energia
Art. 59.
(Disposizioni in merito alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici
Ai sensi dell’ articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico.
Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, non già allegate alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirle d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ovvero rimanda all’autorizzazione unica di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 28/2011 .
Art. 60.
(Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale e abrogazione della legge regionale 23/1984 )
La legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è abrogata.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, adottate con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura.
Prima del rilascio dell’autorizzazione unica regionale, di cui al paragrafo 2 delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con il decreto di cui al comma 2, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura da definirsi con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto della complessità del procedimento

Di admin