La Camera ha approvato in via definitiva (nella seduta del 22 dicembre 2015) il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n. 2093-B, collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. collegato ambientale) che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
Segue una selezione di alcuni articoli:
- L’articolo 72 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community
- L’articolo 56 istituisce un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro)di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive
- L’articolo 13 amplia l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazionedella produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
- L’articolo 52 prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2016), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili abusivi, realizzati nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato
- L‘articolo 54, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell’assetto idrogeologico. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso
- L’articolo 15, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica in merito all’applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2009)
- L’articolo 24 interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabilidiversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012)
- L’articolo 26, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti correttivi (disciplinati dal D.Lgs. 75/2010) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola
