Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato un decreto per la concessione di aiuti e sostegno alle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.

BENEFICIARI:

Tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’unione Europea colpite da eventi calamitosi

Imprese colpite da eventi calamitosi che svolgono attività agrituristica ai sensi della L. 20/02/2005 n.96 e conformemente alla legislazione regionale di riferimento

INTERVENTI AMMESSI:

Interventi connessi a danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica.

Interventi per danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione:

  • A) riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in esse stabilite
  • B) riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o acquisto di beni mobili strumentali distrutti
  • C) ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero stoccaggio
  • D) compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola
  • E) costruzione, acquisto e miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale
  • F) acquisto, noleggio, fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati

Interventi per danni causati all’attività agrituristica e alle attività connesse all’agricoltura:

  • A) ripristino di immobili destinati ad attività agrituristica o ad attività connesse all’agricoltura danneggiati e la ricostruzione di immobili distrutti o la demolizione degli immobili danneggiati destinati all’attività agrituristica o ad attività connesse all’agricoltura, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività in essi stabilita
  • B) la riparazione di beni immobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti destinati all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura
  • C) il ristoro dei danni subiti per scorte e prodotti di stoccaggio, destinati all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura
  • D) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività agrituristica per un periodo massimo di 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento
  • E) costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva riconducibile all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura purchè in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzare nella fase emergenziale
  • F) acquisto o noleggio, per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati

INTENSITA’ D’AIUTO: vedasi art 3 del decreto

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