Pubblicata la Circolare del MIPAAF con il dettaglio delle modalità  di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per incentivazione nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti (art.4, comma 1 D.M. 13/01/2015, n. 272)

SCADENZA: invio domande a partire dal 13 gennaio 2016

BENEFICIARI:

Singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario: a) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; b) che siano piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’allegato Allegato I. 2 del trattato CEE. Le aggregazioni devono essere formate, pena l’inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti.

COSTI AGEVOLABILI:

Agevolabili spese per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera:

  1. costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
  2. costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
  3. costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
  4. costi di ricerca e sperimentazione;
  5. costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  6. costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
  7. costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
  8. costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.

PERIODI DI IMPOSTA AGEVOLABILI:

L’agevolazione è concessa esclusivamente nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Sono ammissibili all’agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l’entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

ENTITA’ DEL CREDITO:

40 % e dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta agevolabili, con limiti di spesa differenti a seconda dei beneficiari.