BENEFICIARI: piccole imprese di cui al decreto 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12/10/2005), con meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro ad esclusione del settore agricoltura, silvicoltura e pesca (con codice ATECO 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 03.1, 03.2 e 10.2). Ammesse con limitazione e attività manifatturiere con il seguente codice ATECO: 10,11,12

INVESTIMENTI AMMESSI: investimenti di importo minimo di 25.000 euro

– avviamento di nuove imprese artigiane;

– introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;

– miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;

– miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;

– introduzione di un sistema di qualità certificabile,

– promozione e sviluppo dell’impresa artigiana sui mercati locali, nazionali ed internazionali;

– ricerca e sviluppo.

COSTI AMMISSIBILI:

– Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di progettazione, per un importo non superiore al 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;- Formazione del personale dipendente, per un importo non superiore al 20% alla spesa complessiva ritenuta ammissibile;

– Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature specifiche;

– Acquisto di arredi strumentali;

– Acquisto di automezzi;

– Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

– Acquisizione di servizi reali (consulenze specialistiche riguardanti l’attività aziendale, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per le quali si evidenzi un particolare interesse per l’impresa);

– Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, dietro perizia asseverata;

– Spese per il cd. “avviamento commerciale” dell’attività artigiana (voce di costo ammissibile solo per le “nuove imprese” e per un importo non superiore al 35% della spesa complessiva ritenuta ammissibile);

– Spese per il personale dipendente (solo per “ricerca e sviluppo”), per un importo non superiore al 15% della spesa totale ritenuta ammissibile per “ricerca e sviluppo” e comunque per un importo non superiore a € 15.000,00;

– Spese per materiali minuti e prototipi (solo per l’iniziativa “ricerca e sviluppo”), per un importo massimo di € 30.000,00

– Commissioni di garanzia, per un limite massimo di € 1500,00.

Sono considerati ammissibili i costi sostenuti entro i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda telematica, nel limite massimo del 30% dell’investimento complessivo.

Sono esclusi i costi per i beni usati e i beni in leasing.

CONTRIBUTO:

Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:

– Programmi di investimento prioritari Š 70% con fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 150.000); Š 30% con fondi bancari, a tasso convenzionato alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte.

– Programmi di investimento non prioritari Š 50 % con fondi regionali, a tasso zero (fino ad un massimo di € 150.000); Š 50 % con fondi bancari, a tasso convenzionato alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte.

Durata del Finanziamento: 60 mesi, con rimborsi trimestrali. E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia. Il finanziamento viene restituito con rate trimestrali con un piano di ammortamento a 60 mesi (con eventuali 6 mesi di preammortamento). Nel caso di finanziamenti di importo complessivo superiore o uguale a € 100.000,00 è facoltà dell’impresa optare per un piano di ammortamento di 72 mesi (con eventuali 6 mesi di preammortamento).

All’agevolazione si applica il limite in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) previsto dal Regolamento “de minimis”: l’ESL generato dal finanziamento è concesso nel limite dell’importo di € 200.000,00, comprensivo degli altri aiuti “de mininis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in cui avviene detta concessione e nei precedenti due esercizi finanziari.

SCADENZA: validità fino all’adozione del nuovo programma di interventi

Di admin